Elezioni Europee e Amministrative del 8 e 9 giugno 2024

Dettagli della notizia

Aperture straordinarie dell' ufficio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali del 08 e 09 giugno 2024

Data:

20-03-2024

Elezioni Europee e Amministrative del 8 e 9 giugno 2024

Descrizione

AVVISO - APERTURE STRAORDINARIE UFFICIO ELETTORALE

Elezioni del 8 e 9 giugno 2024 per il rinnovo del Parlamento Europeo, e per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale

Al fine di consentire l’adempimento di quanto previsto nella vigente normativa in materia elettorale e in ossequio alle indicazioni provenienti dalla locale Prefettura-U.T.G. si comunica che l’Ufficio Elettorale resterà aperto in via straordinaria nei giorni e negli orari sotto riportati. 

Nei giorni che non coincidano con gli usuali orari di apertura degli uffici gli addetti assegnati al servizio provvederanno esclusivamente agli adempimenti qui previsti.

  • RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTORALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
GIORNOORARIO
Sabato 27 aprile 2024Dalle ore 08:00 alle 13:00
Domenica 28 aprile 2024Dalle 08:00 alle 13:00
Lunedì 29 aprile 2024

Dalle ore 08:00 alle 14:00 

dalle 15:00 alle 18:00

Martedì 30 aprile 2024Dalle ore 08:00 alle ore 20:00
Mercoledì 1° maggio 2024Dalle ore 08:00 alle ore 20:00
Martedì 7 maggio 2024

Dalle ore 08:00 alle 14:00 

dalle 15:00 alle 19:00

Mercoledì 8 maggio 2024

Dalle ore 08:00 alle 14:00 

dalle 15:00 alle 19:00

Giovedì 9 maggio 2024

Dalle ore 08:00 alle 14:00 

dalle 15:00 alle 19:00

Venerdì 10 maggio 2024Dalle 08:00 alle 20:00
Sabato 11 maggio 2024Dalle 08:00 alle 12:00

 

 

L'8 e 9 giugno 2024 si terranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo e per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale

Nelle giornate dell'8 e 9 giugno 2024 si terranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo.
Nelle stesse date si terranno anche le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale, con eventuale turno di ballottaggio il 23 giugno 2024 sempre su due giorni di votazione.

SI POTRA' VOTARE IN ENTRAMBE LE GIORNATE:

  • SABATO 8 GIUGNO DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 23:00;
  • DOMENICA 9 GIUGNO DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 23:00.

Per informazioni sulla tornata elettorale, vedi: http://elezioni.interno.it/

Il voto per il rinnovo del Parlamento Europeo

Le elezioni europee del 2024 si terranno nei 27 stati membri dell'Unione europea tra il 6 e il 9 giugno, come deciso unanimemente dal Consiglio dell'Unione europea. Tutti i Paesi inizieranno però lo spoglio dei voti alle 23.00 del 9 giugno, in modo tale da rendere lo scrutinio una procedura simultanea in tutta l'Unione. Le elezioni europee del 2024 rappresenteranno la decima tornata elettorale per il Parlamento europeo. Il primo voto risale al 1979.

La legge elettorale italiana per il Parlamento europeo L. n.18/1979, disciplina il sistema elettorale per l'elezione dei rappresentanti italiani presso il Parlamento europeo.

Circoscrizioni

Il territorio nazionale italiano è suddiviso in 5 circoscrizioni plurinominali assegnatarie di un numero di seggi variabili a seconda della popolazione. Ogni circoscrizione comprende molteplici regioni, secondo il seguente elenco:

  1. Italia nord-occidentale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia);
  2. Italia nord-orientale (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna);
  3. Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria);
  4. Italia insulare (Sicilia, Sardegna)

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

La ripartizione dei seggi si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettante all'Italia nel Parlamento europeo (nella legislatura 2004-2009 erano 78, nella legislatura 2009-2014 sono scesi a 72, erano 73 nelle legislature dal 2014 al 2024, e saranno 76 nella prossima legislatura), e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, risultante dell'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Secondo il decreto del 1º aprile 2009, l'assegnazione teorica (vedi sotto) dei seggi alle circoscrizioni è la seguente:

  • I. Italia nord-occidentale: 20
  • II. Italia nord-orientale: 15
  • III. Italia centrale: 15
  • IV. Italia meridionale: 18
  • V. Italia insulare: 8

Presentazione delle liste e sottoscrizioni (elezioni europee)

La L. n. 65/2014 impone che le liste siano presentate tra il 40° ed il 39° giorno prima della data delle elezioni. Esse vanno accompagnate da un numero tra 30.000 e 35.000 sottoscrizioni, con almeno il 10% raccolte in ognuna delle 5 circoscrizioni. Sono esentati dalla raccolta delle firme le liste dei gruppi politici presenti in Parlamento o che abbiano eletto almeno un parlamentare alla Camera o che abbiano eletto un rappresentante nelle precedenti elezioni europee con proprio simbolo o all'interno di un simbolo composito.

Il sistema di voto

La legge in oggetto, salvo la citata modifica del 2009, è improntata ad un principio proporzionale ancor più perfetto di quello della legge elettorale per la Camera in vigore nel 1979, e alla quale essa si ispirava.

Il calcolo dei seggi attribuiti ad ogni lista avviene semplicemente a livello centrale nel collegio unico nazionale, per tramite del metodo Hare-Niemeyer dei quozienti naturali e dei più alti resti. Determinato il numero di seggi spettanti ad ogni partito, gli stessi vengono suddivisi fra le singole liste circoscrizionali con lo stesso principio proporzionale puro: ne consegue il ruolo meramente procedurale delle circoscrizioni, e la possibilità della variazione del numero complessivo dei rappresentanti delle singole ripartizioni.

Sempre secondo il modello politico vigente nel 1979, tale legge prevede il noto di preferenza plurimo per i candidati della lista: ogni elettore può esprimere il proprio gradimento fino a tre candidati, e gli stessi vengono proclamati eletti, nel limite degli scranni ottenuti da ogni lista circoscrizionale, secondo la graduatoria di consensi ottenuta. Le preferenze vanno espresse a candidati di genere diverso, pena l'annullamento della terza preferenza .Nel caso fossero presenti nella medesima lista candidati con uguale cognome, va obbligatoriamente segnato sulla scheda anche il nome di colui al quale si desidera offrire la preferenza.

Il voto è permesso ad ogni cittadino italiano che abbia compiuto il 18º anno di età e che sia iscritto nelle liste elettorali. Sono anche elettori i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea che, a seguito di formale richiesta presentata entro 90 giorni dalle elezioni, abbiano ottenuto l'iscrizione nella lista elettorale del comune italiano di residenza.

Gli elettori italiani residenti all'estero in un paese dell'Unione europea possono partecipare alle elezioni del Parlamento europeo con tre modalità alternative:

  1. scegliendo di votare la scheda nazionale del paese estero in cui si trovano (in tal caso devono formalizzare la richiesta e vengono inclusi nell'elenco del comune estero di residenza); oppure
  2. recandosi in Italia; oppure
  3. recandosi presso il consolato italiano di competenza: in questo caso viene consegnata all'elettore la scheda di una delle cinque circoscrizioni elettorali europee in Italia.
  4. Potranno inoltre votare - solo per corrispondenza - dipendenti pubblici, ricercatori e militari anche se residenti al di fuori dell'Unione europea.

Per essere eletto al Parlamento europeo come membro della delegazione italiana, occorre aver compiuto 25 anni entro il giorno delle elezioni. Sono anche eleggibili cittadini degli altri Stati membri dell'Unione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalle leggi italiane e che non siano decaduti da tale diritto nel loro Stato membro di origine.

 

Elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale

La presentazione della lista dei candidati

I candidati alla carica di sindaco devono dichiarare, all’atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del consiglio comunale.
Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Pertanto, nel Comune di Campodipietra, il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà da 7 a 10 candidati.

La legge 23 novembre 2012, n. 215, ha modificato l’articolo 71 del d.lgs. n. 267 / 2000, dettando, all’articolo 2, apposite norme volte ad assicurare la presenza di rappresentanti dei due sessi nelle liste di candidati nelle elezioni degli organi elettivi dei comuni fino a 15.000 abitanti.

In particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera c), ha inserito il comma 3-bis nell’articolo 71 del testo unico degli enti locali, prevedendo che:

  • nella formazione delle liste dei candidati, deve essere assicurata la rappresentanza di entrambi i generi;

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI. La Corte costituzionale ha affermato che NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI quale Campodipietra: 

  • nelle liste dei candidati devono essere necessariamente presenti candidati di entrambi i sessi; 
  • l’obbligo di liste rappresentative dei due sessi si può ritenere assolto con la presenza, almeno, di un solo candidato di sesso diverso dagli altri; 
  • si devono, quindi, ritenere VIETATE E NON POSSONO ESSERE AMMESSE DALLA COMMISSIONE O SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE LE LISTE COMPOSTE DA CANDIDATI DI UN SOLO SESSO.

Cosa occorre per candidarsi alle elezioni amministrative

Il Decreto-Legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 2024, n. 38,  (in G.U. 28/03/2024, n. 74), ha stabilito che le consultazioni per il rinnovo dei Sindaci e dei Consigli Comunali si svolgono in contemporanea delle Elezioni Europee, ovvero, dalle ore 15:00 alle ore 23:00 di sabato 8 giugno e dalle ore 07:00 alle ore 23:00 di domenica 9 giugno 2024.
Con decreto in data 10 aprile 2024, il Ministro dell'interno ha fissato la data di svolgimento del turno annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario per i giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci nei giorni di domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024.

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, con la pubblicazione n. 1/2024 ha indicato istruzioni allo scopo di fornire un’opportuna guida del compimento delle operazioni relative alla presentazione e all’ammissione delle candidature per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale.

La pubblicazione, che contiene anche i modelli necessari per la presentazione, è consultabile sul sito del Ministero dell'Interno DAIT al seguente link:
https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione/pubblicazione-n1-elezioni-amministrative-ed2024
e a fondo pagina.
Per altro modulistica potete rivolgervi all'Ufficio Elettorale.

 

Numero dei sottoscrittori delle liste

La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco deve essere sottoscritta, nel Comune di Campodipietra, da un minimo di 30 a un massimo di 60 elettori. I sottoscrittori debbono necessariamente essere iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.
Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.
Gli elettori sono tenuti a firmare su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.

Ciascun elettore del comune può sottoscrivere una sola lista e in caso di trasgressione sarà tenuto al pagamento di un’ammenda da 200 a 1.000 euro. Qualora venisse accertata tale infrazione la Commissione elettorale circondariale cancella la firma dalla dichiarazione presentata successivamente.
Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali;

 

Il sistema elettorale

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all’elezione del consiglio comunale. All’atto della presentazione della candidatura, ciascun candidato o candidata a sindaco deve dichiarare il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
La scheda è la stessa utilizzata per l’elezione del consiglio comunale. I cognomi dei candidati a sindaco sono scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco si trovano i contrassegni della lista a esso collegate.

L'espressione del voto

Il corpo elettorale può votare nei seguenti modi:

  1. esprimere un voto per la lista prescelta, barrando il relativo contrassegno, dando contestualmente il voto anche alla candidata o al candidato sindaco collegato e manifestando la propria preferenza verso scrivendo il cognome di  una candidata/o compresi nella lista votata. 
  2. esprimere un voto per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata. In questo caso il voto s’intende espresso solo al candidato sindaco e non si estende alla lista/e collegate;

È proclamato sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi e si procede a ballottaggio solo nell’eventualità di un pareggio.

Voto da parte degli studenti fuori sede in occasione delle elezioni europee del 2024

Si rende noto che, come previsto dall’art. 1-ter del Decreto legge 29 gennaio 2024 n. 7 convertito con legge 25 marzo 2024 n. 38 “Disciplina sperimentale per il voto da parte degli studenti fuori sede in occasione delle elezioni europee del 2024”, sono ammessi a votare fuori sede gli elettori che per motivi di studio si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle elezioni.

Per poter esercitare il voto "fuori sede", gli interessati devono presentare, al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, apposita domanda, secondo il modello allegato, con l'indicazione dell'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, di un recapito di posta elettronica.

Alla domanda occorre inoltre allegare:

  • copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • copia della tessera elettorale personale;
  • copia della certificazione o di altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa.

La domanda per esercitare il diritto di voto fuori sede potrà essere presentata entro e non oltre il 5 maggio 2024:

  • personalmente o tramite persona con delega all’Ufficio Protocollo del Comune
  • utilizzando strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica comune.campodipietracb@legalmail.it

La domanda di ammissione al voto può essere revocata con le medesime modalità entro il 15 maggio 2024.

 

A cura di: Ufficio Amministrativo

Ultimo aggiornamento: 17-04-2024

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